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Il Mutuo 2 La Fiducia

La fiducia

La fiducia era un contratto reale che poteva avere diverse cause: garanzia, deposito, ecc. Per questo motivo fu soppiantata da rapporti più specifici, come il pegno e l'ipoteca (per i contratti con causa di garanzia) e con il comodato e il deposito (per gli altri casi). La fiducia costituiva un negozio di vasta applicazione e di grande interesse nel diritto classico, che per la sua struttura era ricompresa fra i contratti reali o le res creditae, ma il diritto giustinianeo la abolì[1]. La fiducia si può definire come una convenzione, per cui una delle parti (fiduciario), ricevendo dall'altra (fiduciante) una cosa nella forma della mancipatio o della in iure cessio, assume l'obbligo di usarne ad un fine determinato e di restituirla (una volta esaurito il fine). I diritti del fiduciario sulla cosa consistevano nel diritto di vendere la cosa stessa se non vedeva soddisfatto il suo credito, il diritto di usarne, ecc. L'azione, generalmente stabilita per ottenere la restituzione dell'oggetto, venne via via estesa a garantire ogni violazione del patto e ogni uso illecito della cosa. La fiducia scomparve col cessare delle forme della mancipatio e della in iure cessio, in quanto trovarono generale applicazione i contratti di pegno, deposito e comodato[2].



[1] F.E. Vassalli, Delle obbligazioni di genere, Torino

[2] G. FALCONE, “Diritto romano e diritto moderno”, Giappichelli Editore, Torino, 2004

 
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